Gestione crisi e risanamento aziendale

SERVIZI DI CONSULENZA COMMERCIALE A PALERMO


Lo studio commercialista Sciortino & Partners di Palermo si occupa di consulenza commerciale e perizie di stima.

Riforme del diritto fallimentare


Nell’ambito del diritto fallimentare, le recenti riforme hanno agevolato il risanamento dell’impresa in crisi mediante la valorizzazione degli accordi negoziali così da tutelare il valore aziendale e i livelli occupazionali. Lo scopo è quello di evitare il ricorso a procedure liquidatorie e/o fallimentari da parte dei soggetti in crisi. L’ordinamento giuridico attuale prevede tre procedure differenti per la gestione e il superamento dello stato di crisi delle imprese. L’elemento in comune è il piano di risanamento predisposto dall’impresa, al cui interno vengono individuate le cause e le possibili alternative per organizzare delle strategie di risanamento efficaci. Le procedure in esame sono le seguenti:
  • piano attestato di risanamento (ex art. 67 , L.F.)
  • accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis , L.F.)
  • concordato preventivo (ex artt. 160 ss. L.F.)
Il piano attestato di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti non possono essere annoverati tra le procedure concorsuali al pari del concordato preventivo, ma sono considerate dalla dottrina maggioritaria procedure stragiudiziali.

Procedure di risanamento


Le tre procedure suddette presentano delle caratteristiche in comune, qui spiegate:
presupposto soggettivo: possono accedervi le imprese (siano imprenditori individuali o società commerciali) ritenute fallibili dall’ art. 1 , L.F. che recita: “Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento”;

presupposto oggettivo: sussistenza dello stato di crisi per il piano attestato di risanamento e dello stato di crisi o insolvenza sia per gli accordi di ristrutturazione dei debiti sia per il concordato preventivo;

tutele e limitazioni all’azione revocatoria: l’art. 67, comma 3 , lett. d), L.F. sottrae all’ambito dell’azione revocatoria una serie di atti sulla base della loro afferenza all’esecuzione di un piano di risanamento. L’art. 217-bis L.F. dichiara non applicabili le disposizioni in materia di bancarotta semplice e preferenziale a pagamenti e operazioni compiuti in esecuzione di un piano attestato o di un accordo di ristrutturazione omologato. È quindi opportuno che il piano preveda con un elevato grado di dettaglio gli atti da compiere;

piano attestato da parte di un professionista indipendente incaricato dal debitore. Il professionista incaricato della redazione della relazione giurata, oltre a possedere i requisiti indicati dall’art. 28 , lett. a) e b), della L.F. (ovvero esercitare la professione di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e ragioniere commercialista, sia in forma individuale che mediante studio professionale associato o società tra professionisti), deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. L’attestatore deve inoltre possedere tutti i requisiti di indipendenza e professionalità ai sensi dell’art. 2399, c.c. “e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo” (ex art. 67 , L.F.). L’attestazione presuppone la verifica della veridicità dei dati aziendali, la ragionevolezza e fattibilità del piano e che lo stesso sia idoneo a risanare le posizioni debitorie e a garantire il riequilibrio della situazione economico-patrimoniale.

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